A chi è rivolto
REQUISITI SOGGETTIVI
I requisiti morali e professionali sono già posseduti dall'esercente
REQUISITI OGGETTIVI
in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, l'adeguamento
del locale ai nuovi criteri regionali di programmazione è riferito soltanto alla
parte di superficie ampliata; in caso di ampliamento della superficie di somministrazione congiuntamente
al trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione
commerciale, sono anche da rispettarsi gli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268
La sede dell'esercizio deve possedere i requisiti previsti dalle norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché dalle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali e rispettare i criteri previsti per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85 13268 del 2010 s.m.i.
Della citata deliberazione regionale si evidenzia, in particolare, il rispetto delle seguenti disposizioni:
Art. 6: conformità dell'esercizio di somministrazione alla destinazione d'uso "commercio al dettaglio";
Art. 7: rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
Art. 8: soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi;
Art. 9: valutazione dell'impatto sulla viabilità qualora;
Art. 10: compatibilità dell'esercizio di somministrazione rispetto alla tutela delle seguenti componenti ambientali: ambiente acustico, atmosferico e paesaggistico;
Art. 11: rispetto di eventuali prescrizioni particolari stabilite dai Comuni.
Per le caratteristiche igienico sanitarie del locale, si deve far riferimento al Regolamento regionale recante: Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16 R, 28 dicembre 2005 n. 8/R.