Ravvedimento operoso in ambito tributario

  • Servizio attivo

Regolarizzazione della posizione tributaria su iniziativa del contribuente, successiva alle scadenze previste dalla normativa vigente per il pagamento ordinario

A chi è rivolto

Il contribuente, prima che inizino le attività di controllo e verifica da parte degli uffici tributari, può regolarizzare la propria posizione tributaria, qualora non abbia effettuato il versamento di quanto dovuto o abbia effettuato un versamento in misura minore a quanto dovuto, pagando il tributo dovuto, più una maggiorazione prevista dalla normativa vigente

Rivoli

Come fare

Per i tributi in auto-liquidazione, quali IMU e TASI, il Contribuente può, in caso di versamento effettuato oltre la scadenza, regolarizzare la propria posizione tramite lo strumento del ravvedimento operoso, purchè l'imposta relativa all'anno in questione non sia stata già oggetto di azione accertativa. Il contribuente può regolarizzare il versamento:
- con ravvedimento "sprint", entro i 14 giorni successivi alla scadenza, con applicazione di una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo sull'imposta non pagata;
- con ravvedimento "breve", dal 15 al 30 giorno successivi alla scadenza, con sanzione pari a 1,50%;
- con ravvedimento "intermedio", dal 31 giorno al 90 giorno successivi alla scadenza, con sanzione pari a 1,67%;
- con ravvedimento "lungo", dal 91 giorno e entro 1 anno, con sanzione sanzione pari a 3,75%;
- con ravvedimento ravvedimento "extra lungo biennale", ossia entro il secondo anno dall'omissione e/o errore o dal termine di presentazione della dichiarazione imu, con la sanzione è pari al 4,29% dell'importo dovuto;
- ravvedimento "extra lungo quinquennale", ossia dopo il secondo anno dall'omissione e/o errore e comunque entro il termini per l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo, con la sanzione è pari al 5,00% dell'imposta dovuta.

Oltre le sanzioni sono dovuti gli interessi legali calcolati su base giornaliera sino alla data di effettuazione del pagamento medesimo.

Il calcolo del ravvedimento operoso può essere effettuato direttamente sul calcolatore reperibile sul sito web del Comune di Rivoli e denominato "calcolo IMU".
La non corretta applicazione del ravvedimento operoso, conseguente ad un importo versato in modo inferiore a quello dovuto, comporta la perdita delle agevolazioni previste e il ricalcolo delle sanzioni e/o recupero dell'imposta tramite avviso di accertamento.

Per i tributi per i quali il calcolo del dovuto viene effttuato dal Servizio Tributi, a seguito di regolare presentazione da parte del contribuente della dichiarazione, come nel caso della TARI, qualora la denuncia ai fini TARI sia presentata presentata oltre i termini previsti dalla normativa - ossia entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del pressuposto impositivo - è possibile avvalersi del ravvedimento operoso secondo le seguenti modalità: riduzione della sanzioni per omessa denuncia entro i 90 giorni sanzione ridotta di 1/10 (pari al 10%), dal 91 giorno ed entro 1 anno la sanzione è ridotta di 1/8 (pari a 12,50%).Le predette sanzioni ridotte verranno comunque conteggiate dal Servizio tributi ed i relativi importi richiesti mediante emissione di apposito avviso di accertamento per presentazione della denuncia oltre i termini di legge.

L'operatore di sportello deve comunicare verbalmente al Contribuente l'opportunità di utilizzare il ravvedimento operoso (anche se la norma prevede che tale istituto è esclusivamente su iniziativa del contribuente che ha quindi l'onere di autoverificare la correttezza dei conteggi eseguiti), per l'anno precedente qualora riscontri un versamento inferiore al dovuto nell'ultimo anno.
Il versamento effettuato dal Contribuente a titolo di ravvedimento operoso non impedisce allo stesso di chiedere un eventuale rimborso delle somme versate in eccedenza, qualora non dovute.
Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti Comune di Rivoli

Cosa serve

Rendita catastale dei fabbricati di proprietà e reddito domenicale dei terreni in possesso

Tempi e scadenze

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione prima dell'avvio delle procedure di accertamento e riscossione coattiva

Ulteriori informazioni

Regolamento Tassa raccolta e smaltimento rifiuti urbani - TARI

Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.49/2021 e s.m.i., disciplinante il tributo tassa sui rifiuti dovuto dai soggetti possessori, detentori ed utilizzatori di fabbricati ed aree operative a qualsiasi destinazione e suscettibili di produrre rifiuti, siti nel territorio comunale. Tributo in vigore.

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