Il contribuente che riceve un'ingiunzione fiscale di pagamento dalla società concessionaria ICA, o altro provvedimento per il recupero coattivo di un credito, sia di natura tributaria che extra-tributaria, può richiedere informazioni nel merito direttamente alla società ICA.
Qualora il contribuente necessiti di informazioni sul debito originario, può invece contattare direttamente il Comune, facendo riferimento al responsabile del procedimento dell'entrata indicato nel provvedimento notificato.
Nel caso in cui il credito posto a riscossione coattiva non sia dovuto, il contribuente ha la possibilità di richiederne eventualmente la rettifica o l'annullamento, mediante presentazione di apposita documentazione comprovante la non correttezza della pretesa creditoria.
E' possibile altresì richiedere al rateazione del debito con le modalità e le tempistiche indicate dalle società di riscossione coattiva che hanno emesso i relativi atti.
Contro i provvedimenti emessi e notificati il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria, nel caso di entrate di natura tributaria, o innanzi al giudice ordinario, per le entrate extra-tributarie, nei termini e con le modalità espressamente indicati negli atti medesimi.
In caso di mancato pagamento, a seguito della notifica degli atti di riscossione coattiva, verranno attivate le ulteriori procedure cautelari (quali fermo amministrativo dell'autovettura, iscrizione ipoteca) ed esecutive (quali pignoramento di 1/5 dello stipendio, pignoramento beni mobiliari ed immobiliari) per il recupero coattivo del credito, da parte della società concessionaria della riscossione forzosa.
Qualora il contribuente ritenga che l'ingiunzione di pagamento presenti degli errori, può presentare una apposita domanda di sgravio/discarico totale o parziale, con richiesta di annullamento o rettifica dell'importo a debito direttamente all'Ica; ad eccezioni dei casi nei quali la pretesa del credito originario sia palesemente infondata o il provvedimento sia divenuto definitivo.