L'autotutela è l'istituto deflattivo del contenzioso che permette il riesame di un provvedimento di accertamento in ambito tributario, anche se diventato definitivo; qualora l'atto sia viziato da errori.
Costituiscono ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di illegittimità del provvedimento di accertamento:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
Il riesame dell'atto per la rettifica o l'annullamento del medesimo deve essere richiesto tramite presentazione di apposita istanza da presentarsi entro i 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
L'annullamento dell'atto comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. L'annullamento dell'atto non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.
Non è ammissibile l'utilizzo dell'autotutela nel caso si sia già pronunciato nel merito il giudice della Corte di giustizia tributaria, sul caso specifico.