Il contribuente può presentare ricorso avverso un avviso di accertamento esecutivo in ambito tributario, un diniego di rimborso od un ingiunzione di pagamento, emessi dal Comune, presentando il ricorso medesimo, entro 60 giorni dal ricevimento dei provvedimenti innanzi citati.
In caso di controversie tributarie di valore superiore a euro 3.000,00 è fatto obbligo per il contribuente farsi assistere in giudizio da un professionista.
Copia del ricorso va trasmesso al Servizio tributi che a sua volta predispone un fascicolo, allegando i documenti che si riferiscono al provvedimento contestato dal contribuente, che sarà trasmesso all'ufficio avvocatura, per la stesura delle controdeduzioni.
Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest'ultimo.
L'ufficio di competenza predispone comunque la documentazione necessaria per inserire il debito (anche se oggetto di ricorso) nella procedura di riscossione coattiva, al fine di evitare la prescrizione dei termini, ad eccezione dei casi in cui sia stata richiesta la sospensione, e la stessa sia stata confermata dalla Corte di giustizia tributaria.
In caso di ricorso è possibile, da parte del Comune, l'utilizzo di strumenti deflattivi del contenzioso, quali l'autotutela o la conciliazione giudiziale, per evitare di giungere ad una sentenza da parte del giudice tributario, che potrebbe vedere l'Amministrazione Comunale soccombente.
Qualora l'esito della sentenza di primo grado, non sia ritenuto soddisfacente l'ufficio di competenza deve comunicare, all'ufficio legale, l'eventuale necessità di proseguire con il contenzioso in secondo grado, con appello presso la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, fornendo eventuali ed ulteriori elementi utili riferibili alla causa in oggetto.
In caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente:
- se tale sentenza perviene all'ufficio dopo l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva, l'ufficio effettua il procedimento di discarico totale o parziale della somma;
-se invece tale sentenza perviene prima delle procedure innanzi citate, l'ufficio provvede al ricalcolo delle somme dovute e notifica al contribuente il nuovo importo, allegando il modello di pagamento;
- se la sentenza dispone l'annullamento del provvedimento, l'ufficio di competenza deve notificare il provvedimento di annullamento al contribuente.
In caso di sentenza favorevole al Comune, l'ufficio di competenza controlla il regolare iter della procedura di recupero del debito, ed in caso di mancato pagamento procede all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
Le eventuali spese di giudizio a favore o sfavore del Comune sono gestite dall'Ufficio legale.