Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta prevede che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni è applicata la riduzione del 50% dell'imposta. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione; pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Qualora l'ufficio tecnico certifichi che lo stato di inabitabilità o di inagibilità del fabbricato non sussiste, viene comunicato al Contribuente l'obbligo del versamento dell'imposta senza applicazione di riduzioni e in caso di indebita applicazione delle stesse provvede alla emissione di avviso di accertamento.
Anche per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 spetta una riduzione del 50% dell'imposta.