Riduzione dell'imposta municipale unica - IMU per casistiche particolari

  • Servizio attivo

Istanza di riduzione dell'imposta - Imu nella misura del 50% per inagibilità dei fabbricati o per immobili di interesse storico

A chi è rivolto

La riduzione è applicabile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni è applicata la riduzione del 50% dell'imposta. Si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Rivoli

Chi può fare domanda

Contribuenti possessori o titolari di diritti reali

Descrizione

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta prevede che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni è applicata la riduzione del 50% dell'imposta. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione; pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche: strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali é stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Qualora l'ufficio tecnico certifichi che lo stato di inabitabilità o di inagibilità del fabbricato non sussiste, viene comunicato al Contribuente l'obbligo del versamento dell'imposta senza applicazione di riduzioni e in caso di indebita applicazione delle stesse provvede alla emissione di avviso di accertamento.
Anche per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 spetta una riduzione del 50% dell'imposta.

Come fare

E' possibile presentare apposita istanza su modulistica predisposta dal Comune od utilizzare il modello dichiarativo ministeriale, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o mediante prenotazione on line di appuntamento allo sportello

Tempi e scadenze

Entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi delle condizioni

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

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