Con decorrenza dall'annualità 2023, il Comune di Rivoli ha approvato l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille per l'unità immobiliare, inclusa di pertinenze, concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli), che la occupano quale loro abitazione principale.
E' comunque possibile accedere alla riduzione dell'imposta del 50% (prevista dalla normativa statale), qualora siano rispettate simultaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) il contratto di comodato d'uso è registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
b) il comodante risiede nel Comune di Rivoli;
c) il comodante non possiede in Italia altri immobili ad uso abitativo, se non quello adibito a sua abitazione principale, sito nel Comune di Rivoli (ad eccezione delle categorie di lusso A1,A8 e A9) e quello concesso in comodato, anche questo ultimo sito nel Comune di Rivoli.
Dal 2019 l'ulteriore riduzione in presenza dei requisiti innanzi citati è concessa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo ed in presenza di figli minori.
Si rammenta che nei casi in cui sussistaono le condizioni per la riduzione del 50% dell'imposta è necessario presentare apposita comunicazione, sulla base della modulistica predisposta e messi a disposizione dal Comune, od in alternativa la dichiaarazione sul modello Imu ministeriale, da trasmettere al servizio tributi, entro il 30 giugno successivo al verificarsi delle predette condizioni; con indicazione degli immobili concessi in uso gratuito.