Rimborso o compensazione degli importi relativi alla tassa sui rifiuti TARI versati in eccesso o non dovuti

  • Servizio attivo

Istanza di rimborso o di compensazione per importi TARI versati in eccesso o non dovuti, salvo l'esistenza di insoluti pregressi

A chi è rivolto

Contribuenti che hanno eseguito versamenti TARI in eccesso o non dovuti

Rivoli

Chi può fare domanda

Contribuenti e titolari del diritto

Descrizione

Il soggetto titolare di un utenza domestica o non domestica TARI deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro tale termine il contribuente dovrà presentare apposita istanza su modelli predisposti dal Comune. L'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione, su apposito Iban comunicato dall'utente.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.
In sostituzione del rimborso il contribuente può chiedere la compensazione di quanto versato in eccesso a valere sull'importo della tassa rifiuti anche di più annualità successive, sino alla concorrenza dell'importo a credito. Resta inoltre salva la facoltà dell'ufficio tributi di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore o pari a euro 50,00 (cinquanta euro).
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
Non si procede al rimborso od alla compensazione della tassa qualora vi siano annualità pregresse insolute od soggette a recupero straordinario o coattivo.
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ossia per importi inferiori a euro 12,00.

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti Comune di Rivoli

Come fare

E' possibile presentare apposita istanza su apposita modulistica predisposta dal Comune da inviare a mezzo posta elettronica certificata o mediante prenotazione on line di appuntamento allo sportello (sino alla completa digitalizzazione del servizio)

Cosa si ottiene

Rimborso importi versati in eccesso

Rimborso delle somme erroneamente versate, compensazione sull'importo della TARI, dell'IMU e della TASI per annualità successive, detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile

Tempi e scadenze

La richiesta va presentata entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il contribuente deve presentare apposita istanza su modelli predisposti dal Comune

180 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

nessuno

Ulteriori informazioni

Regolamento Tassa raccolta e smaltimento rifiuti urbani - TARI

Regolamento, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.49/2021 e s.m.i., disciplinante il tributo tassa sui rifiuti dovuto dai soggetti possessori, detentori ed utilizzatori di fabbricati ed aree operative a qualsiasi destinazione e suscettibili di produrre rifiuti, siti nel territorio comunale. Tributo in vigore.

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