A chi è rivolto
Contribuenti che hanno eseguito versamenti TARI in eccesso o non dovuti
Chi può fare domanda
Contribuenti e titolari del diritto
Istanza di rimborso o di compensazione per importi TARI versati in eccesso o non dovuti, salvo l'esistenza di insoluti pregressi
Contribuenti che hanno eseguito versamenti TARI in eccesso o non dovuti
Contribuenti e titolari del diritto
Il soggetto titolare di un utenza domestica o non domestica TARI deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro tale termine il contribuente dovrà presentare apposita istanza su modelli predisposti dal Comune. L'ufficio tributi procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, se l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione, su apposito Iban comunicato dall'utente.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati.
In sostituzione del rimborso il contribuente può chiedere la compensazione di quanto versato in eccesso a valere sull'importo della tassa rifiuti anche di più annualità successive, sino alla concorrenza dell'importo a credito. Resta inoltre salva la facoltà dell'ufficio tributi di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore o pari a euro 50,00 (cinquanta euro).
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale in vigore per le diverse annualità, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili o nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
Non si procede al rimborso od alla compensazione della tassa qualora vi siano annualità pregresse insolute od soggette a recupero straordinario o coattivo.
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento, ossia per importi inferiori a euro 12,00.
Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti Comune di Rivoli
E' possibile presentare apposita istanza su apposita modulistica predisposta dal Comune da inviare a mezzo posta elettronica certificata o mediante prenotazione on line di appuntamento allo sportello (sino alla completa digitalizzazione del servizio)
Modello di istanza predisposto dal Comune (sino alla completa digitalizzazione del servizio), documento di identità, IBAN per eventuale accredito di quanto spettante
nessuno