A chi è rivolto
Ai contribuenti che hanno pagato in eccesso
Chi può fare domanda
Contribuenti e titolari del diritto
Istanza per la richiesta di rimborso o di compensazione su importi a credito futuri, per somme pagate in eccesso per IMU e TASI
Ai contribuenti che hanno pagato in eccesso
Contribuenti e titolari del diritto
Il cittadino che per qualsiasi motivo ritiene di avere versato una imposta superiore a quella dovuta può presentare una domanda di rimborso IMU/TASI entro il termine di cinque anni dalla data del versamento o dalla data in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad esempio per sentenza diventata definitiva o per attribuzione di rendita catastale).
L'ufficio, se non ha gli elementi necessari per definire il rimborso, notifica al Contribuente una formale richiesta dei documenti necessari ponendo un termine decorso inutilmente il quale il rimborso si intende negato.
Se il cittadino provvede ad integrare la documentazione necessaria (o presenta la domanda già con tutti gli allegati previsti), l'Ente entro 180 giorni deve provvedere al rimborso. Nel caso in cui, a seguito della verifica, non risulti dovuto alcun rimborso, l'ufficio emette un provvedimento di diniego contro il quale il Contribuente può presentare ricorso in commissione tributaria entro il termine di 60 giorni dalla notifica.
Anche nel caso di mancata risposta da parte del Comune alla domanda di rimborso (cosiddetto silenzio-rifiuto) il Contribuente può presentare ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria.
Qualora invece venga accertato il diritto al rimborso l'Ufficio emette un apposito provvedimento che viene notificato al Contribuente (anche in questo caso il Contribuente può proporre ricorso, ad esempio perché ritiene di avere diritto ad un maggior rimborso). L'importo rimborsabile sarà liquidato dal Servizio Ragioneria sull'iban comunicato dal contribuente stesso.
Il contribuente, in luogo del rimborso, può anche optare per la compensazione dell'importo versato in eccedenza sui pagamenti dovuti per gli anni successivi. In questo ultimo caso l'ufficio dopo ad aver verificato la congruità dell'eccedenza delle somme versate, provvede a comunicare al Contribuente il diritto alla compensazione ed effettuare la contabilizzazione sui versamenti successivi.
Utilizzare la modulistica proposta e inviare via PEC all'indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it
o prenotare on line un appuntamento allo sportello.
Il contribuente può presentare la domanda di rimborso del tributo entro il termine di cinque anni dalla data del versamento o dalla data in cui sia stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad esempio per sentenza diventata definitiva o per attribuzione di rendita catastale).
Modello di istanza predisposto dal Comune (sino alla completa digitalizzazione del servizio), documento di identità, IBAN per eventuale accredito di quanto spettante