A chi è rivolto
Sono precisati dall'art. 10 e 11 del Regolamento per la gestione unificata del servizio pubblico taxi nell'area metropolitana torinese. Riguardano:
a) idoneità morale;
b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
e) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, della Legge delega 06/03/1998, n. 40 e del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati :
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione .
I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 .
I titolari che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge .
E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento attribuisce ai predetti organismi collettivi la gestione economica dell'attività autorizzata
Non è ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto
- di più licenze per l'esercizio del servizio taxi
- di licenza per l'esercizio del servizio taxi e autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.