A chi è rivolto
Il presente Avviso avvia un procedimento ad evidenza pubblica per l’individuazione di soggetti, non aventi scopo di lucro, con cui attivare il partenariato mediante l’accreditamento, per lo svolgimento di attività di centri estivi comunali presso locali/aree attrezzate messi a disposizione dall’Amministrazione, .nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, anche in ossequio all’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
Chi può fare domanda
Sono ammessi a partecipare al bando i seguenti Enti/Soggetti:
- iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quali ad esempio Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Cooperative sociali, da almeno 6 mesi;
- iscritti al Registro nazionale Attività Sportive dilettantistiche (RAS), quali ad esempio A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche), Società Sportive Dilettantistiche (SSD), da almeno 6 mesi;
- in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. e/o dal D.Lgs 36/2021 e dall’art 2 del D.Lgs 38/2021 e con cui sarà stipulata apposita convenzione/scrittura privata, anche in ossequio dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 laddove previsto;
e che rispettino le seguenti caratteristiche:
- requisiti organizzativi generali e gestionali minimi specifici previsti dalla normativa regionale vigente sopra richiamata, nonché al rispetto di tutte quelle in materia di sicurezza e sicurezza sanitaria, impegnandosi ad adeguarsi a eventuali modifiche che dovessero intervenire;
- esperienza documentata maturata nell'ambito dei servizi ricreativi estivi e/o con minori nell’area educativa, socio culturale e/o sportiva e/o ricreativa;
- non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Comune di Rivoli per fatti addebitabili al concessionario stesso, né avere debiti o morosità e neppure liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo;
- non trovarsi nelle condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia;
- l’assenza, nei confronti di cariche direttive, di condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 313/2002;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 25 bis D.P.R. 313/2002 e di quanto previsto all'art. 2 punto 1 del D.Lgs. 39/2014, relativamente all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
Le realtà estive gestite dai soggetti che conseguiranno l’accreditamento potranno essere formalmente riconosciute come titolate, nell’ambito cittadino, a svolgere un servizio socio-educativo di valenza pubblica.